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Diffida per Mancata Consegna Auto
Molto spesso si tende a confondere questo specifico strumento di tutela del consumatore con altri mezzi altrettanto efficaci, vale a dire la disdetta del contratto di acquisto o il reclamo formale. Nel panorama giuridico che regola i rapporti tra consumatori e professionisti, la diffida per mancata consegna auto rappresenta però un aiuto fondamentale a tutela dei diritti dei clienti che non sono riusciti a ricevere l’automobile ordinata entro le tempistiche indicate a contratto. In seguito a un rapido crollo nell’estrazione e nella fornitura di materie prime (soprattutto legate alla costruzione delle componenti elettroniche da installare nelle automobili) in anni recenti si è assistito ad un progressivo allungamento nei tempi di attesa dei veicoli, complici anche le recenti guerre e l’impatto causato dalle epidemie in corso.
Anche l’Italia non è esente da questi meccanismi globali. Ma come fare per risolvere la situazione? Quali comportamenti può adottare il cliente che non veda rispettati i tempi di consegna della sua auto indicati nel contratto? Per far luce sulla questione in questa guida esamineremo dettagliatamente cos’è una diffida, come inviarla al concessionario e quali opzioni legali sono a disposizione dell’utente nel caso in cui una concessionaria non rispetti l’obbligo di consegnare un’automobile ordinata, per la quale magari è anche già stata versata una caparra. Passo dopo passo scoprirai così come muoverti e come ottenere un risarcimento del danno o, in alternativa, una risoluzione del contratto di vendita.
Con il termine diffida si intende un atto giuridico con cui un soggetto (nel caso specifico, il consumatore) richiama formalmente un altro soggetto (la concessionaria) all’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (o come nel caso di compravendita di automobili, da un contratto). Detto in parole più semplici, la diffida rappresenta un sollecito ufficiale, il quale invita la concessionaria che non rispetta i tempi indicati a fare fede agli impegni presi, avvertendo che l’eventuale inadempienza potrà avere conseguenze legali.
In caso della mancata consegna di un’auto entro i tempi stabiliti, la diffida assume un ruolo cruciale.
Ma quali sono i tempi che ogni azienda che si proponga di vendere automobili deve rispettare? Dopo quanto tempo dalla sottoscrizione del contratto si può inviare una diffida? Secondo la legge, il tempo di tolleranza prestabilito è di 60 giorni. Prima di tale periodo dunque, il cliente non potrà formalmente inoltrare una diffida, ma piuttosto procedere a notifiche di tipo verbale all’azienda incaricata (telefonando agli uffici, presentandosi di persona ecc…).
Se subito dopo la firma del contratto il cliente ha già versato una caparra o un anticipo per l’acquisto dell’automobile, la concessionaria ha sempre l’obbligo di consegnare il veicolo nei termini pattuiti. Nel caso in cui ciò non avvenga, il consumatore può avvalersi della diffida per richiedere l’adempimento dell’obbligo e ottenere l’auto oppure, in alternativa, richiedere la restituzione della somma versata. Secondo la legge, quando una concessionaria non rispetta i tempi indicati a contratto, il cliente che intenda cessare la compravendita avrà diritto alla restituzione del doppio della caparra versata.
In varie occasioni può capitare che la data di consegna del veicolo non sia inclusa all’interno del contratto. In questi casi, se nel documento non viene fatta menzione di ciò, la diffida può avere luogo per legge 30 giorni dopo la firma del contratto stesso. Il cliente potrà questa volta indicare così un nuovo termine per la consegna.
La diffida è un documento che dovrà essere presentato in forma scritta. Essa dovrà pertanto essere redatta con attenzione, seguendo il più possibile i criteri formali e giuridici previsti dallo Stato di appartenenza.
Per evitare errori durante la redazione di una diffida si consiglia sempre di consultare il proprio legale di fiducia, anche solo telefonicamente. Come prima cosa, è essenziale identificare le parti coinvolte, vale a dire il cliente, il concessionario e, se necessario, qualsiasi intermediario o agente coinvolto nella transazione. La diffida deve poi contenere un’esposizione chiara e dettagliata dei fatti, comprese le circostanze dell’ordine dell’auto, l’importo della caparra versata e le tempistiche concordate per la consegna.
Al fine di rendere la diffida valida, si consiglia di indicare i riferimenti delle pagine del contratto che contengono le informazioni utili, così come di allegare alla stessa eventuali fotocopie. Per essere più completa, la diffida dovrebbe fare riferimento alle norme di legge che regolano il contratto di acquisto, specificando quali obblighi sono stati violati dalla concessionaria. Per questo motivo si consiglia al cliente di fare menzione degli articoli di legge pertinenti, in modo da rendere la propria posizione più solida.
Se nonostante la diffida la concessionaria persiste nell’inadempimento, il consumatore ha diverse opzioni legali a disposizione per tutelare i propri interessi.
-Risoluzione del contratto. Il cliente può decidere di risolvere il contratto di acquisto a causa dell’inadempimento della concessionaria. In tal caso, ha il diritto di ottenere il rimborso della caparra versata, oltre a eventuali danni subiti.
-Adempimento forzato. In alternativa alla risoluzione del contratto, il consumatore può chiedere il compimento dell’obbligo da parte della concessionaria. Questo significa che la concessionaria sarà obbligata a consegnare l’auto come originariamente pattuito.
-Risarcimento dei danni. In caso di ritardo nella consegna dell’auto, il cliente potrebbe aver subito danni a causa dell’impossibilità di utilizzare il veicolo nei tempi previsti. In tal caso, è possibile richiedere un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
-Mediazione e ricorso all’autorità giudiziaria, nel caso in cui la trattativa con la concessionaria non porti a una soluzione soddisfacente, il consumatore può considerare l’opzione della mediazione o, in ultima istanza, presentare ricorso all’autorità giudiziaria competente per far valere i propri diritti.
A fronte di quanto detto, è chiaro come la diffida per mancata consegna auto si configuri quale strumento di tutela legale fondamentale per i consumatori. Attraverso questo atto formale, i clienti insoddisfatti possono richiamare la concessionaria all’adempimento degli obblighi contrattuali e ottenere il rispetto dei propri diritti.
In caso di un ritardo risolvibile infine, è consigliato richiedere al concessionario la fornitura di un servizio di auto di cortesia che ricopra l’intera quantità dei giorni di ritardo nella consegna.
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In questa sezione è possibile trovare il modello diffida per mancata consegna auto compilabile in formato DOC. Come spiegato in precedenza, si tratta di un modulo editabile in cui bisogna inserire i dati mancanti.
Luca Agostini
Luca Agostini è un divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Luca Agostini è un rinomato divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Grazie alla sua profonda conoscenza e alla sua capacità di tradurre concetti complessi in termini accessibili, Luca ha aiutato migliaia di individui a navigare nel labirinto delle normative, dei diritti e delle procedure.