Aggiornato il 31 Marzo 2023 da Luca Agostini
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Contratto Edizione
Il contratto di edizione è regolato dagli artt. 118-135 della L. 22 aprile 1941, n. 633. Con il contratto di edizione l’autore trasferisce all’editore, dietro corrispettivo, il diritto all’utilizzazione esclusiva dell’opera. Oggetto del diritto d’autore sono le opere dell’ingegno a carattere creativo, appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia e comunque ad altri campi nei quali l’arte, o più semplicemente lo spirito creativo, trovano concreta manifestazione.
Sono previsti due diversi tipi di contratto di edizione: il contratto «per edizione» e il contratto «a termine».
Il contratto «per edizione» (di scarsa utilizzazione pratica) conferisce all’editore il diritto di eseguire entro venti anni dalla consegna del manoscritto completo una o più edizioni dell’opera. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni ed il numero degli esemplari di ogni edizione.
Il contratto di edizione «a termine», invece, conferisce all’editore il diritto di eseguire, sempre per la stessa durata ventennale, il numero di edizioni che stimerà opportune e nel numero di copie che riterrà conveniente: unico limite è l’indicazione nel contratto, a pena di nullità dello stesso, del numero minimo di copie previste per ciascuna edizione.
Il compenso all’autore è costituito da una compartecipazione, calcolata in base a una percentuale sul prezzo di copertina (che viene fissato dall’editore) di tutti gli esemplari venduti (royalty). Possono essere compensate a stralcio (cioè con una somma una tantum forfettaria), le opere collettive, le traduzioni, gli articoli di giornali e riviste, le opere scientifiche, le opere delle arti figurative e quelle musicali o drammatico-musicali.
Stabilendo infatti che, salvo patto contrario, la partecipazione è calcolata in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, il legislatore ha ammesso che la partecipazione possa essere calcolata in modo diverso, ovvero nella possibilità di corrispondere una cifra fissa per ogni copia venduta.
Nei contratti con compartecipazione l’editore deve dar conto all’autore (almeno) annualmente delle copie vendute; solitamente ciò avviene trimestralmente con un rendiconto che (almeno) specifichi il numero delle copie vendute o distribuite e rese e l’indicazione dell’ammontare dei compensi per diritti d’autore.
Esempio di Contratto di Edizione
Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di edizione da compilare con i dati mancanti.
Contratto di edizione
L’anno ….. , addì ….. , in ….. , fra il Sig. ….. nato a ….. , il ….. residente a ….. via ….. , cl ….. , di qui in avanti chiamato l’Autore, che determina, ai fini del presente contratto il suo domicilio eletto nella città sede della casa editrice, e la casa editrice ….. , con sede in ….. , via ….. cf ….. di qui in avanti chiamata l’Editore, in persona del suo legale rappresentante Sig. …..
si conviene e si stipula quanto segue
1. Contratto di edizione per edizione
L’autore agendo per sè, eredi ed aventi causa a qualsaisi titolo, concede all’editore il diritto esclusivo di pubblicare per la stampa e vendere per il periodo di ….. dalla consegna completa della copia del manoscritto o del dattiloscritto n. ….. edizioni dell’opera intitolata ….. , di qui in avanti chiamata l’opera. Il numero massimo di esemplari per edizioni è di …
Dopo aver effettuato la prima edizione l’editore ha la facoltà insindacabile di valersi a sua scelta di una delle altre ipotesi che qui si prospettano circa il numero delle restanti edizioni e circa il corrispondente numero degli esemplari: n. ….. edizioni, con un massimo di ….. esemplari ed un minimo di …..
L’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
oppure
1. Contratto di edizione a termine
L’Autore agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, concede all’Editore il diritto di pubblicare per la stampa e vendere entro ….. anni dalla consegna della copia del manoscritto, il numero delle edizioni che stimi necessarie dell’opera intitolata ….. , di qui in avanti chiamata l’opera. Il numero minimo di esemplari per edizione è di …..
L’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
2. Diritto di opzione
L’Autore concede all’editore un diritto di opzione per le sue future opere, opzione che avrà la durata di anni ….. dalla data del presente contratto.
3. Trasferimento dei diritti
L’Editore ha il diritto di trasferire ad altri i diritti acquistati per la pubblicazione delle edizioni e ristampe previste nel presente contratto.
4. Pacifico godimento dei diritti
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L’Autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento dei diritti ceduti, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, e assicura che la pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi, facendo salvo l’Editore da tutti i danni e spese che potessero provenirgli.
In particolare l’Autore non potrà pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimo, né pseudonimo, altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza a quella di cui al presente contratto.
L’Autore si impegna a porre l’Editore in condizione di assolvere speditamente, sia in Italia che all’estero, alle modalità che l’Editore riterrà opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore, o per rafforzarne la difesa.
Le spese per il deposito e per la registrazione, a termine dell’art. 105 della legge italiana sul diritto d’autore, e a termine delle disposizioni vigenti in altri Stati, saranno divise a metà tra l’Autore e l’Editore, esclusa ogni responsabilità di entrambi le parti per il mancato adempimento delle relative formalità.
5. Consegna dell’opera
L’Autore dichiara che l’opera consterà di circa ….. pagine di testo manoscritto (o dattiloscritto) di formato normale.
L’Autore si impegna a consegnare copia definitiva del manoscritto (o dattiloscritto), completo e pronto per la stampa, entro il termine di ….. da oggi: se la consegna non avverrà entro la data fissata, l’Editore non sarà obbligato a rispettare il termine di pubblicazione previsto. Se entro tre mesi dal ricevimento della diffida scritta dall’Editore all’Autore o ai suoi rappresentanti, la consegna non sarà ancora avvenuta, l’Editore avrà la facoltà di considerare sciolto il contratto e di recuperare tutte le somme che fossero state versate come anticipo all’Autore, in base al seguente contratto.
L’Autore si impegna a fornire prontamente e a proprie spese, le fotografie, i disegni, le carte e glí indici necessari per il completamento del manoscritto (o dattiloscritto); ma se l’Autore ometterà di fornirli, l’Editore avrà il diritto di procurarsi dette fotografie, disegni, carte ed indici e di dedurne il costo dalle somme che matureranno a favore dell’Autore a termini del presente contratto.
Poiché il manoscritto (o dattiloscritto) non viene consegnato in originale, in caso di perdita o distruzione, l’Editore sarà tenuto a rimborsare all’Autore solamente il costo materiale della nuova copia. La copia del manoscritto (o dattiloscritto) rimane in proprietà dell’Editore.
6. Correzioni delle bozze e modificazioni
L’Autore si impegna a correggere e prontamente restituire le bozze di stampa dell’opera. L’Autore ha diritto, a sua richiesta, ad una seconda revisione delle bozze. Se l’Autore ometterà di restituire le prime o le seconde bozze entro il termine di ….. l’Editore avrà diritto di presentare l’opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore ed accettata dall’Editore, ritenendosi bastanti l’ordinaria revisione editoriale e la normale correzione di bozze effettuata a cum dell’Editore.
L’Autore si impegna a pagare per contanti — o a scelta dell’Editore — mediante trattenuta sulle somme che maturano a suo favore in base al presente contratto, il corso delle eventuali modificazioni da apportarsi ai sensi dell’art. 129 della legge, su richiesta del medesimo Autore, nonché il costo delle modificazioni provenienti da errori di stampa da attribuire all’Autore, sempre che detti costi eccedano il ….. % del costo della composizione, e purché un resoconto di questi oneri sia inviato all’Autore entro 30 giorni dopo il ricevimento della fattura del tipografo o la compilazione del conto dì costo della tipografia editoriale, e a condizione che le bozze corrette siano sottoposte al controllo dell’Autore, se egli ne ha fatto richiesta. La richiesta dell’Autore relativa al controllo delle bozze deve essere presentata entro 30 giorni dopo il ricevimento del resoconto dei predetti oneri.
7. Formula e termine della pubblicazione
L’Editore si impegna a pubblicare l’opera entro ….. dalla data di ricevimento della copia definitiva del manoscritto, o delle fotografie, disegni, carte ed indici, previsti dal punto n. 5.
Il termine sarà però prolungato di un periodo di tempo corrispondente ai ritardi derivanti da forza maggiore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze da parte dell’Autore.
All’Editore è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri, ecc…), nonché la fissazione o modificazione del prezzo di copertina. Il titolo dell’opera può essere numerato solo col consenso delle parti.
8. Formula di partecipazione a percentuale o a diritto fisso per copia venduta
L’Editore si impegna a pagare all’Autore o ai suoi mandatari, ai suoi eredi o aventi causa, una percentuale del ….. % sul prezzo di copertina di ogni copia venduta (oppure un diritto di E ….. per ogni copia venduta).
La sopraddetta percentuale del ….. % sarà in ogni caso calcolata sul prezzo di copertina della copia in brossura.
oppure:
Formula di compenso a stralcio
L’Editore si impegna a pagare all’Autore, ai suoi mandatari, ai suoi eredi o aventi causa, quale compenso globale per la cessione, la somma a stralcio di E ….. che sarà versata entro …..
9. Anticipo
L’Editore corrisponderà l’anticipo totale di E ….. , che sarà pagato ….. Tale anticipo sarà scontato da quanto sia di spettanza dell’Autore.
10. Modificazione della compartecipazione
Allo scopo di porre l’Editore in condizioni di mantenere l’opera in stampa o in diffusione il più a lungo possibile la percentuale (oppure la somma per ogni copia venduta) spettante all’Autore in base al punto 8. sarà ridotta a ….. a partire dalla ….. copia venduta.
Nel caso dell’Editore allestisca un’edizione a carattere popolare dell’opera, la percentuale (oppure la somma per ogni copia venduta) stabilita dal punto 8. rimane modificata in ….. limitatamente alla suddetta edizione di lusso.
11. Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto a partecipazione
L’Editore ha la facoltà di continuare dopo la scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore a ….. lo spaccio delle copie stampate prima della scadenza corrispondendo all’autore il compenso in base alla partecipazione pattuita a termine del presente contratto.
oppure:
Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto a stralcio
L’Editore ha la facoltà di continuare, dopo la scadenza del contratto, per un periodo di tempo non superiore a ….. lo spaccio delle copie stampate prima della scadenza, corrispondendo all’Autore un compenso esattamente proporzionale a quello originario e riferito al numero delle copie vendute durante il periodo della durata del contratto a stralcio.
12. Rendiconti
I rendiconti per i pagamenti delle spettanze saranno presentati all’Autore entro il mese d’aprile di ogni anno, chiusi il 31 dicembre precedente.
Resterà a carico dell’Autore l’importo di qualsiasi tributo afferente alle sue spettanze.
13. Ripartizione dei proventi derivati da altre utilizzazioni
L’Editore avrà i seguenti diritti esclusivi, nei riguardi dei quali l’Editore solamente potrà concludere i necessari accordi, sia nel suo interesse che nell’interesse dell’Autore.
La divisione degli utili netti derivanti dalla cessazione o da altro esercizio di questi diritti avverrà nel modo seguente:
a) per la pubblicazione di parti separate, o nell’intera opera, in due o più puntate su riviste o
giornali anteriormente alla prima pubblicazione in volume ….. % all’Autore e ….. % all’Editore;
b) per la pubblicazione dí parti riassunte dell’opera dopo la pubblicazione in volume, in uno o più numeri della rivista odi un giornale; per la pubblicazione in dispense o a puntate successive alla pubblicazione in volume; per la pubblicazione di riduzioni, estratti, riassunti o singole parti dell’opera, in antologie o altri volumi; per la lettura in pubblico: ….. % all’Autore e ….. % all’Editore;
c) per i diritti cinematografici; teatrali, per esecuzioni alla radio o televisione, per le riproduzioni sonore e le incisioni fotografiche: ….. % all’Autore e ….. % all’Editore;
d) per la concessione del diritto di traduzione: ….. % all’Autore e ….. % all’Editore.
Per quanto riguarda i diritti di traduzione l’Autore con apposita dichiarazione di pari data del presente contratto rende noti all’Editore gli eventuali accordi fatti per una parziale o totale pubblicazione in altra lingua.
14. Gratuita pubblicazione di scelte dell’opera
L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza alcun suo onere verso l’Autore, brevi scelte dell’opera, ritenute opportune nell’interesse della diffusione.
15. Contrassegno
Nei casi e nelle modalità previste dalla legge sul diritto d’autore e dal relativo regolamento, e cioè allorché si tratti di compenso a compartecipazione, si procederà all’applicazione del contrassegno. In ogni caso le spese per il contrassegno fanno carico all’Autore …..
16. Copie gratuite
L’Autore riceverà dall’Editore n. ….. copie gratuite ed avrà diritto allo sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente. L’Editore potrà inviare in omaggio altre copie gratuite, per servizio stampa, o comunque per promuovere la diffusione (le quali non potranno superare il % della tiratura).
17. Edizioni successive
Se il presente contratto prevede più edizioni, l’Editore avviserà l’Autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso entro un congruo termine prima dell’epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all’autore se intende o meno procedere ad una nuova edizione.
Se l’Editore dichiara di voler procedere ad una nuova edizione, l’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o meno valersi delle facoltà di apportare modificazioni all’opera, ai sensi dell’art. 129 della legge.
Qualora il presente contratto sia basato sulla formula della partecipazione, il compenso di cui ai punti 8) e 10) si intende comprensivo anche del compenso per gli aggiornamenti. In caso contrario spetterà all’Autore un compenso proporzionale all’entità dell’aggiornamento, e alla somma stralcio percepita per la presente cessione. L’Autore in sede d’aggiornamento dovrà tener presente la necessità dell’Editore di distruggere la minor quantità possibile di materiale.
Se la natura dell’opera esige che essa sia aggiornata e l’Autore rifiuti di aggiornarla, l’Editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, della nuova edizione, di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore.
Se l’Editore ha dichiarato di rinunziare ad una nuova edizione, il contratto si intende risoluto. L’Autore dichiara sin d’ora di rinunziare ad ogni pretesa di indennizzo per la mancata edizione.
18. Vendita sottoprezzo o al macero
Qualora, trascorsi due anni dalla data della prima pubblicazione, l’Editore giudicherà l’opera difficilmente smerciabile, previa comunicazione all’Autore, potrà vendere l’opera a prezzi di rimanenza, cioé con lo sconto del 70% o più sul prezzo di copertina. L’Editore dovrà darne previa comunicazione all’Autore e questo avrà la facoltà di rilevare gli esemplari a prezzo di rimanenza, depurato, nel solo caso che il presente contratto si basi sulla formula di compenso a partecipazione, della percentuale indicata nel comma successivo.
Ove ciò non avvenga, e sempre che il seguente contratto si basi sulla formula del compenso a partecipazione, l’Autore riceverà sul ricavo di ogni copia venduta a prezzi di rimanenza un compenso esattamente proporzionale alla partecipazione fissata al punto 8. Qualora l’opera non risulti vendibile, l’Editore potrà inviarla al macero dopo averne tuttavia preventivamente offerto a tal prezzo il rilievo all’Autore. Il ricavo del macero è esente da spettanze dell’Autore.
Tanto nel caso di vendita sottoprezzo, quanto nel caso di vendita al macero, il contratto si intende risoluto.
19. Trasferimento delle pattuizioni con terzi
Nei casi di risoluzione del presente contratto previsti ai punti 17. e 18., ogni pattuizione fatta dall’Editore con terzi in armonia alle norme del presente contratto, e non abbia ancora avuto termine al momento della risoluzione – se l’Autore lo richiede – sarà a lui immediatamente trasferita a condizione che egli assuma gli impegni previsti dalla detta pattuizione.
20. Registrazione del contratto
Le spese della registrazione del presente contratto saranno divise a metà fra le parti, qualunque sia la parte che provvederà all’adempimento.
Letto, approvato e sottoscritto a ….. , il …..
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente, dopo attenta lettura, le clausole:
—n. 2 — diritto di opzione;
—n. 3 – trasferimento dei diritti;
—n. 4 — pacifico gradimento dei diritti;
—n. 5 — consegna dell’opera;
—n. 11 — vendita delle copie dopo la scadenza del contratto;
—n. 14 – gratuita pubblicazione di scelte dell’opera;
—n. 17 — edizioni successive;
—n. 18 – vendita sottoprezzo o al macero;
—n. 19 — trasferimento delle pattuizioni con i terzi.
Letto, approvato e sottoscritto a ….. il …..
Fac Simile Contratto di Edizione
In questa sezione è possibile trovare il modello contratto di edizione compilabile in formato DOC. Come spiegato in precedenza, si tratta di un modulo editabile in cui bisogna inserire i dati mancanti.
Luca Agostini
Luca Agostini è un divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Luca Agostini è un rinomato divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Grazie alla sua profonda conoscenza e alla sua capacità di tradurre concetti complessi in termini accessibili, Luca ha aiutato migliaia di individui a navigare nel labirinto delle normative, dei diritti e delle procedure.