Aggiornato il 1 Settembre 2025 da Luca Agostini
Il modello compensazione volontaria presente in questa pagina può essere scaricato e stampato o utilizzato come esempio.
Il modulo è disponibile in formato DOC, di conseguenza può essere modificato utilizzando Word, programma tramite il quale è anche possibile la conversione in formato PDF.
La compensazione è un modo di estinzione del rapporto obbligatorio di natura satisfattoria, ma non solutoria, in quanto pur prescindendo da un adempimento in senso tecnico, realizza l’interesse del creditore estinguendo l’obbligazione.
Come si evince dall’art. 1241 c.c., è configurabile solo in presenza di un reciproco rapporto di debito credito, per il quale due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro. In tal caso, concorrendo determinate condizioni, i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
La compensazione dei reciproci debiti e crediti opera quando le rispettive obbligazioni nascono da autonomi rapporti (da cause diverse) e non quando trovano origine nei rispettivi obblighi discendenti da un medesimo rapporto, anche se complesso.
La estinzione (parziale o totale) delle obbligazioni per compensazione al fine di evitare due distinti adempimenti segue una dichiarazione del debitore che oppone in compensazione il suo credito con effetto retroattivo al momento della coesistenza dei reciproci crediti. I crediti devono essere omogenei, liquidi ed esigibili.
La compensazione può essere legale, giudiziale (art. 1243 c.c.) o volontaria (art. 1252 c.c.).
Fac Simile Compensazione Volontaria
In questa sezione è possibile trovare il modello compensazione volontaria compilabile in formato DOC. Come spiegato in precedenza, si tratta di un modulo editabile in cui bisogna inserire i dati mancanti.
Esempio di Compensazione Volontaria
Di seguito è possibile trovare un esempio di compensazione volontaria da compilare con i dati mancanti.
Tra
[Parte A]: [Nome/Ragione sociale] – C.F./P. IVA [•] – sede/residenza [•], via [•] n. [•], CAP [•], PEC [•], e‑mail [•], rappresentata da [•], in qualità di [•].
[Parte B]: [Nome/Ragione sociale] – C.F./P. IVA [•] – sede/residenza [•], via [•] n. [•], CAP [•], PEC [•], e‑mail [•], rappresentata da [•], in qualità di [•].
Data e luogo: [Città], lì [gg/mm/aaaa]
Premesse
Le Parti dichiarano di essere titolari di reciproci crediti e debiti derivanti da [contratti/forniture/servizi] e intendono estinguerli, in tutto o in parte, mediante compensazione volontaria ai sensi dell’art. 1252 c.c. (compensazione convenzionale), anche in deroga ai presupposti della compensazione legale. Premesse e Allegati formano parte integrante del presente Accordo.
Art. 1 – Definizioni
Crediti/Debiti: le posizioni reciproche analiticamente elencate nell’Allegato A. Data di Riferimento: la data alla quale vengono determinati gli importi oggetto di compensazione. Netto di Compensazione: il saldo risultante dall’imputazione reciproca dei Crediti e dei Debiti. Periodo di Compensazione: l’intervallo temporale di cui all’art. 5 per le compensazioni periodiche. Tasso di Cambio: il cambio [BCE/altro] del giorno [•] o, in mancanza, dell’ultimo giorno lavorativo antecedente. Evento di Inadempimento: ciascuno degli eventi elencati in via esemplificativa all’art. 9.
Art. 2 – Oggetto e ambito della compensazione
Le Parti convengono di compensare volontariamente i reciproci Crediti e Debiti indicati in Allegato A, incluse poste non ancora esigibili, condizionali, di diversa natura o valuta, nonché interessi e accessori, con conseguente estinzione fino a concorrenza dell’ammontare minore e determinazione del Netto di Compensazione secondo i criteri di cui agli artt. 3–4.
Art. 3 – Valute, conversioni e criteri di calcolo
Gli importi denominati in valute diverse saranno convertiti secondo il Tasso di Cambio. Gli interessi maturati fino alla Data di Riferimento sono inclusi negli importi lordi; sugli importi compensati gli interessi cessano di maturare dalla medesima Data. Ogni importo è al netto/ lordo di IVA secondo quanto specificato in Allegato A; resta inteso che la compensazione non incide sui doveri fiscali delle Parti, che restano responsabili delle rispettive registrazioni e dichiarazioni.
Art. 4 – Modalità di esecuzione e quietanze
Alla Data di Efficacia di cui all’art. 6, le Parti imputano reciprocamente i Crediti e i Debiti. Se il Netto di Compensazione risulta a debito di una Parte, la stessa pagherà la differenza entro [•] giorni su IBAN [•], causale: “Compensazione volontaria del [data]”. Ciascuna Parte rilascia all’altra quietanza delle somme estinte per compensazione; le fatture/documenti interessati saranno annotati con dicitura: “estinto per compensazione volontaria in data [•]”.
Art. 5 – Compensazione singola o periodica
Le Parti scelgono una delle seguenti modalità:
[ ] One‑off: la compensazione ha carattere una tantum alla Data di Riferimento [•].
[ ] Periodica: la compensazione avviene con cadenza [mensile/trimestrale/altro] (il Periodo di Compensazione), con chiusura al [giorno] e regolazione del Netto di Compensazione entro [•] giorni, secondo il calendario in Allegato B. Le partite controverse o sospese potranno essere escluse sino a definizione, come da art. 7.
Art. 6 – Efficacia e condizioni
L’Accordo è efficace [dalla firma / dal verificarsi delle condizioni di cui infra]. Le Parti possono subordinare l’efficacia a [approvazioni interne, rilascio garanzie, aggiornamento estratti conto]. In caso di mancato avveramento entro il [Long Stop Date], l’Accordo resterà privo di effetti, salvo regolazione dei costi documentati.
Art. 7 – Partite contestate, sospese o condizionali
Le partite formalmente contestate o oggetto di sospensione (garanzie, resi, collaudi, claims) sono: [incluse / escluse] dalla compensazione fino a definizione. Se incluse, l’importo potrà essere accantonato o assoggettato a deposito vincolato/escrow presso [•] fino a esito; in alternativa, si pattuisce un conguaglio automatico alla prima chiusura utile successiva.
Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie
Ciascuna Parte dichiara e garantisce, alla Data di Riferimento: (a) l’esistenza e la legittima titolarità delle proprie posizioni; (b) l’assenza di cessioni, vincoli, pignoramenti o pegno sui crediti/debiti elencati, salvo quanto annotato in Allegato A; (c) la conformità dei documenti fiscali; (d) la veridicità dei dati indicati. Le Parti convengono che la presente compensazione è volontaria/convenzionale e, come tale, valida anche oltre i limiti della compensazione legale.
Art. 9 – Eventi di inadempimento e close‑out (opzionale)
Costituiscono Eventi di Inadempimento: [mancato pagamento del Netto entro • giorni; insolvenza, concordato, liquidazione; sequestro; violazione grave di garanzie]. Al verificarsi, la Parte adempiente potrà dichiarare la risoluzione dell’Accordo e procedere a close‑out netting, determinando un saldo finale immediatamente esigibile, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 10 – Trattamento fiscale e fatturazione
Ciascuna Parte resta responsabile degli adempimenti IVA e fiscali connessi ai propri documenti (emissione, registrazione, e‑invoicing, imposte indirette). La compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie e non modifica la base imponibile né il regime IVA dei singoli rapporti; eventuali note di variazione saranno emesse secondo legge. È onere delle Parti coordinarsi con i rispettivi consulenti.
Art. 11 – Divieti di cessione e garanzie
Salvo consenso scritto dell’altra Parte, è vietata la cessione a terzi dei crediti/debiti oggetto del presente Accordo fino alla completa esecuzione della compensazione. Eventuali garanzie (cauzioni, fideiussioni) seguiranno il destino delle obbligazioni estinte; il rilascio di svincoli sarà richiesto senza indugio ove applicabile.
Art. 12 – Durata, recesso e modifiche
In caso di compensazione periodica, l’Accordo ha durata [•] con rinnovo [tacito/espresso]; ciascuna Parte può recedere con preavviso di [•] giorni, fermo il perfezionamento della compensazione relativa al Periodo in corso. Ogni modifica deve avvenire per iscritto.
Art. 13 – Riservatezza e protezione dati
Le informazioni scambiate saranno trattate come confidenziali e utilizzate solo ai fini dell’Accordo. Ove ricorrano trattamenti di dati personali, le Parti agiranno quali titolari autonomi; se una Parte tratta dati per conto dell’altra, si sottoscriverà nomina ex art. 28 GDPR (Allegato D).
Art. 14 – Legge applicabile, foro e ADR
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a un tentativo di mediazione presso [Organismo] entro [•] giorni dall’insorgenza della controversia; in difetto è competente in via esclusiva il Foro di [•].
Art. 15 – Clausole finali
L’eventuale nullità di singole pattuizioni non pregiudica la validità delle restanti. L’ordine di precedenza è: (i) presente Accordo; (ii) Allegati. Le Parti dichiarano di aver negoziato e compreso il contenuto del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
[Parte A]
Firma: ___________________________
Nome e qualifica: ___________________________
[Parte B]
Firma: ___________________________
Nome e qualifica: ___________________________
Luogo e data: ___________________________
Approvazione specifica ex artt. 1341–1342 c.c.
Le Parti approvano specificamente le clausole: 3 (conversioni e interessi), 4 (modalità e quietanze), 5 (periodicità), 6 (condizioni/Long Stop), 7 (partite contestate), 8 (garanzie), 9 (close‑out), 10 (fiscale), 11 (divieti di cessione), 12 (recesso), 14 (foro/ADR).
[Parte A]: firma _________ [Parte B]: firma _________
Allegato A – Elenco crediti/debiti oggetto di compensazione
# Riferimento (fattura/contratto/ordine) Parte creditrice Parte debitrice Scadenza Importo lordo € IVA (Sì/No/%) Interessi/Accessori € Valuta Note
1 [•] [A/B] [A/B] [•] [•] [•] [•] [•] [•]
2 [•] [A/B] [A/B] [•] [•] [•] [•] [•] [•]
Riepilogo:
Totale crediti Parte A: € [•] – Totale debiti Parte A: € [•]
Totale crediti Parte B: € [•] – Totale debiti Parte B: € [•]
Netto di Compensazione a carico di [A/B]: € [•] (da versare entro [•] giorni su IBAN [•]).
Allegato B – Calendario compensazioni periodiche (se previsto)
Periodo Data di Riferimento Chiusura contabile Data regolazione saldo Note
Mese 1 [•] [•] [•] [•]
Mese 2 [•] [•] [•] [•]
Allegato C – Criteri di calcolo e tassi di cambio (facoltativo)
Fonte cambi: [BCE/•]; data cambio: [•].
Regole arrotondamento: [•].
Formula interessi: [tasso %] [legale/contrattuale] su base [360/365] sino alla Data di Riferimento.
Allegato D – Nomina Responsabile del Trattamento (se applicabile)
Schema di DPA ex art. 28 GDPR: oggetto, durata, finalità, misure di sicurezza, sub‑responsabili, restituzione/cancellazione dati.
Allegato E – Fac‑simile di annotazione/quietanza
Oggetto: Annotazione compensazione volontaria
Testo: “Si attesta che la fattura [n./data] risulta estinta per compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. alla data [•] come da Accordo del [•] tra [Parte A] e [Parte B].”
Luca Agostini
Luca Agostini è un divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Luca Agostini è un rinomato divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Grazie alla sua profonda conoscenza e alla sua capacità di tradurre concetti complessi in termini accessibili, Luca ha aiutato migliaia di individui a navigare nel labirinto delle normative, dei diritti e delle procedure.