Fac Simile Contratto di Cessione del Credito

Aggiornato il 1 Settembre 2025 da Luca Agostini

Il modello contratto di cessione del credito presente in questa pagina può essere scaricato e stampato o utilizzato come esempio.

Il modulo è disponibile in formato DOC, di conseguenza può essere modificato utilizzando Word, programma tramite il quale è anche possibile la conversione in formato PDF.

La cessione del credito è un contratto traslativo che si caratterizza per aver ad oggetto un diritto di credito.
Con l’atto di cessione del credito, nell’obbligazione, viene sostituita al creditore originario un’altra persona, che ne prende il posto nei confronti del debitore. Consiste in un contratto fra il creditore originario (cedente) e il terzo (cessionario), che prescinde dal consenso del debitore.
Può avvenire a titolo oneroso (dietro compenso pagato dal cessionario), o gratuito (per liberalità del cedente), o perché il cedente vuole liberarsi di altra obbligazione che lo legava al cessionario. Se è a titolo gratuito, deve risultare da atto pubblico.
La cessione del credito deve essere accettata dal debitore o essergli notificata per aver efficacia sia nei confronti dello stesso debitore sia dei terzi.
Poiché la cessione non incide sui termini dell’obbligazione, sono opponibili dal debitore ceduto al cessionario tutte le eccezioni che potevano essere opposte al cedente. La cessione a titolo oneroso comporta che il cedente garantisca al cessionario l’esistenza del credito (cessione pro soluto), non necessariamente anche il pagamento nel caso in cui il debitore resti insolvente, il che può essere oggetto di apposita pattuizione (cessione pro solvendo).
Inquadrata dalla dottrina tra le forme di successione nel lato attivo dell’obbligazione, la cessione è disciplinata dagli arti. 1260-1267 del codice civile.

Fac Simile Contratto di Cessione del Credito

In questa sezione è possibile trovare il modello contratto di cessione del credito compilabile in formato DOC. Come spiegato in precedenza, si tratta di un modulo editabile in cui bisogna inserire i dati mancanti.

Esempio di Contratto di Cessione del Credito

Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di cessione del credito da compilare con i dati mancanti.

Tra
[Cedente]: [Nome/Ragione sociale] – C.F./P. IVA [•] – sede/residenza [•], via [•] n. [•], CAP [•], PEC [•], e‑mail [•], rappresentata da [•] in qualità di [•].
[Cessionario]: [Nome/Ragione sociale] – C.F./P. IVA [•] – sede/residenza [•], via [•] n. [•], CAP [•], PEC [•], e‑mail [•], rappresentata da [•] in qualità di [•].

(eventuale) [Debitore ceduto – solo ai fini di notifica/presa d’atto]: [Nome/Ragione sociale] – C.F./P. IVA [•] – sede [•], PEC [•].

Data e luogo: [Città], lì [gg/mm/aaaa]

Premesse

(a) Il Cedente è titolare dei crediti descritti nell’Allegato A (i “Crediti”), sorti nell’ambito di [contratto/fatture/rapporto]; (b) il Cessionario intende acquistare i Crediti con ogni accessorio; (c) le Parti intendono disciplinare la cessione ai sensi degli artt. 1260–1267 c.c.; (d) Premesse e Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – Definizioni e interpretazione

Per Crediti si intendono le somme capitali, gli interessi (correnti e di mora), le spese, le garanzie (personali e reali), i diritti accessori, le azioni e i privilegi connessi, come risultanti dall’Allegato A. Per Data di Efficacia si intende la data indicata all’art. 4 ovvero quella del verificarsi delle condizioni ivi previste. I riferimenti normativi sono alla legge italiana vigente.

Art. 2 – Oggetto della cessione

Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, i Crediti indicati in Allegato A, con tutti gli accessori, garanzie e diritti connessi, inclusi eventuali titoli esecutivi, cause e azioni di recupero in corso o esperibili, restando esclusi soltanto i crediti non espressamente elencati.

Art. 3 – Modalità (pro soluto / pro solvendo)

Le Parti convengono che la cessione avviene:
[ ] pro soluto: il Cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto; resta ferma la garanzia ex art. 1266–1267 c.c. circa esistenza, legittima titolarità e libertà da vincoli dei Crediti alla Data di Efficacia.
[ ] pro solvendo: il Cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto ed il pagamento dei Crediti entro [•] giorni dalla scadenza; in difetto corrisponderà al Cessionario le somme insolute, ferma la surroga nei diritti verso il debitore.

Art. 4 – Data di Efficacia, trasferimento e incassi

La cessione produce effetti tra le Parti dalla data di [firma/condizione] e verso il debitore dal momento della notifica o accettazione ai sensi dell’art. 1264 c.c. Gli incassi riferiti a Crediti con scadenza anteriore alla Data di Efficacia spettano al Cedente; quelli successivi spettano al Cessionario, a prescindere dalla data di pagamento effettivo. Eventuali incassi ricevuti dal Cedente dopo la Data di Efficacia saranno immediatamente riversati al Cessionario entro [•] giorni.

Art. 5 – Prezzo e pagamento

Il Prezzo della cessione è pari a € [•] [oltre IVA se dovuta] determinato [a valore nominale / a percentuale % del nominale / a fair value], da pagarsi [alla firma / alla notifica / a milestone] sul conto IBAN [•] secondo il Piano di Allegato B. Eventuali conguagli per interessi maturandi, note di credito/debito, arrotondamenti o contestazioni saranno regolati secondo Allegato C entro [•] giorni dal verificarsi dell’evento.

Art. 6 – Documentazione e poteri

Il Cedente consegna al Cessionario, alla firma o entro [•] giorni, copia completa della documentazione comprovante i Crediti: contratti, ordini, DDT, fatture, estratti, garanzie, corrispondenza e ogni ulteriore elemento utile all’esazione. Il Cedente conferisce al Cessionario ogni potere necessario per l’incasso e, fino alla notifica, agisce come mandatario all’incasso in nome proprio e per conto del Cessionario, riversando gli incassi secondo l’art. 4.

Art. 7 – Notifica al debitore ceduto

La cessione sarà notificata ai debitori ceduti, a cura di [Cedente/Cessionario], mediante PEC/raccomandata A/R con il testo di cui all’Allegato D e allegazione, ove opportuno, di estratto dell’Allegato A. Dal momento della notifica, i pagamenti liberatori dovranno essere effettuati esclusivamente in favore del Cessionario secondo le istruzioni indicate nella notifica.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie del Cedente

Il Cedente dichiara e garantisce che, alla Data di Efficacia: (a) i Crediti esistono e sono nella sua legittima titolarità; (b) non sono stati già ceduti, né pignorati o assoggettati a vincoli/prelazioni, salvo quanto indicato nell’Allegato A; (c) non risultano divieti di cessione o condizioni di pactum de non cedendo, oppure sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; (d) i Crediti non sono prescritti o estinti, né oggetto di compensazione dichiarata, transazione o rinuncia; (e) le somme indicate in Allegato A sono corrette secondo la documentazione disponibile; (f) sono stati adempiuti gli obblighi fiscali e contabili relativi alla loro insorgenza. Resta esclusa, nel pro soluto, ogni garanzia di solvenza del debitore.

Art. 9 – Dichiarazioni e impegni del Cessionario

Il Cessionario dichiara di avere la capacità e i poteri per la stipula, di non trovarsi in stato di insolvenza e di adottare procedure conformi alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e privacy. Si impegna a utilizzare la documentazione ricevuta esclusivamente per finalità di gestione/recupero dei Crediti.

Art. 10 – Contestazioni, eccezioni e gestione dei reclami

Le contestazioni o eccezioni sollevate dai debitori ceduti relative a fatti anteriori alla Data di Efficacia restano a carico del Cedente e, nel pro solvendo, legittimano l’escussione della sua garanzia nei limiti del presente contratto. Le contestazioni riferite a fatti successivi gravano sul Cessionario. Le Parti cooperano in buona fede alla gestione dei reclami e dei contenziosi, scambiandosi assistenza e documenti.

Art. 11 – Manleve e indennizzi

Il Cedente manleva e terrà indenne il Cessionario da perdite, danni, sanzioni e spese derivanti da (i) inesistenza o parziale esistenza dei Crediti alla Data di Efficacia; (ii) vincoli o cessioni pregresse non dichiarate; (iii) violazioni delle dichiarazioni di cui all’art. 8. Nel pro solvendo, la manleva si estende all’insolvenza del debitore entro i limiti temporali e di importo concordati in Allegato C.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto degli adempimenti GDPR. Il Cedente, quale titolare dei dati dei debitori ceduti, dichiara di averne la base giuridica per la comunicazione al Cessionario; quest’ultimo tratterà i dati in qualità di titolare autonomo, adottando misure tecniche e organizzative adeguate. Ove il Cessionario operi per conto del Cedente (es. mandato all’incasso pre‑notifica), le Parti sottoscriveranno nomina ex art. 28 GDPR (Allegato E).

Art. 13 – Imposte, spese e registrazione

Le imposte e le spese del presente atto, incluse eventuali imposte di registro e bollatura, sono a carico di [•], salvo norme inderogabili. Le Parti riconoscono che il regime fiscale della cessione dipende dalla natura dei Crediti e dalle modalità dell’operazione; si impegnano a collaborare per gli adempimenti connessi.

Art. 14 – Durata, cessione ulteriore e divieti

Il presente contratto produce effetti dalla Data di Efficacia sino all’integrale esazione dei Crediti. Il Cessionario può cedere ulteriormente i Crediti a terzi, salvo patto contrario [inserire: vietata/consentita previa comunicazione]. Il Cedente non può cedere o vincolare diritti residui salvo consenso scritto del Cessionario.

Art. 15 – Legge applicabile, foro e ADR

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a un tentativo di mediazione presso [Organismo] entro [•] giorni dalla contestazione. In difetto, è competente in via esclusiva il Foro di [•] [oppure] arbitrato [rituale/irrituale] secondo il Regolamento [•] con sede [•].

Art. 16 – Clausole finali

Ordine di precedenza: (i) presente contratto; (ii) Allegati A–E; (iii) ulteriori documenti richiamati. Eventuali modifiche sono efficaci solo per iscritto. L’eventuale nullità di una clausola non pregiudica la validità delle restanti. Le Parti dichiarano di aver negoziato il contenuto del contratto in modo consapevole e di accettarlo integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Cedente
Firma: ___________________________
Nome e qualifica: ___________________________

Il Cessionario
Firma: ___________________________
Nome e qualifica: ___________________________

(eventuale) Debitore ceduto – Presa d’atto/Accettazione (art. 1264 c.c.)
Il sottoscritto prende atto/accetta la cessione e si impegna a pagare esclusivamente al Cessionario secondo le istruzioni ricevute.
Firma: ___________________________
Nome e qualifica: ___________________________

Luogo e data: ___________________________

Approvazione specifica ex artt. 1341–1342 c.c.

Le Parti approvano specificamente le clausole: 3 (pro soluto/pro solvendo), 4 (efficacia e incassi), 5 (prezzo e pagamenti), 7 (notifica), 8–11 (garanzie, manleve, contestazioni), 13 (imposte), 14 (cessioni ulteriori e divieti), 15 (foro/ADR).

Cedente: firma _________ Cessionario: firma _________

Allegato A – Elenco analitico dei Crediti ceduti
# Debitore Riferimento (contratto/fattura/ordine) Data scadenza Importo nominale € Interessi/Accessori Stato (scaduto/contestato/in bonis) Garanzie Note
1 [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]
2 [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•] [•]

A/1 – Documentazione a supporto: elenco contratti, ordini, DDT, fatture, estratti conto, corrispondenza, provvedimenti, garanzie.

Allegato B – Piano di pagamento del Prezzo
Data Importo € Condizione (firma/notifica/milestone) Coordinate/Note
[•] [•] [•] [•]
Allegato C – Regime dei conguagli, garanzia pro solvendo e franchigie (se applicabile)

Interessi maturandi, note di credito, sconti, abbuoni: criteri di regolazione.

Garanzia pro solvendo: importo massimo garantito € [•]; durata [•] mesi dalla scadenza; esclusioni [•]; franchigia [•]; modalità di escussione [•].

Retrocessione (opzionale): facoltà del Cessionario di retrocedere i crediti irrecuperabili alle condizioni [•].

Allegato D – Fac‑simile di notifica al debitore ceduto

Oggetto: Notifica di cessione del credito [riferimento]
Testo: “Si comunica che [Cedente] ha ceduto a [Cessionario] il credito vantato nei Vostri confronti per [causale], per l’importo di € [•] oltre accessori, con effetto dal [•]. Dal ricevimento della presente, i pagamenti liberatori dovranno essere eseguiti esclusivamente a favore di [Cessionario] sul seguente IBAN [•]. Per ogni informazione: [contatti].”

Allegato E – Nomina Responsabile del Trattamento (se applicabile)

Schema di accordo ex art. 28 GDPR: oggetto, durata, finalità, categorie di dati/interessati, misure di sicurezza, sub‑responsabili, controlli e restituzione/cancellazione dati.

 

Luca Agostini

Luca Agostini è un divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Luca Agostini è un rinomato divulgatore con un'ampia esperienza professionale alle spalle. Negli anni, ha dedicato la sua carriera alla consulenza per numerose e prestigiose associazioni dei consumatori, diventando un punto di riferimento nel campo. Grazie alla sua profonda conoscenza e alla sua capacità di tradurre concetti complessi in termini accessibili, Luca ha aiutato migliaia di individui a navigare nel labirinto delle normative, dei diritti e delle procedure.